IMU agricola, i contenuti del decreto

19.03.2015

Oltre 3.500 comuni esenti dal pagamento. L’esenzione parziale per 655 comuni qualificati come “parzialmente montani”. Il riconoscimento di una detrazione di 200 euro per oltre 1.600 enti di “collina svantaggiata”. Sono solo alcune tra le principali novità introdotte dal decreto-legge n. 4/2015, convertito in legge, con modificazioni, dalla Camera dei deputati. Il provvedimento, che rivede i parametri di esenzione concernenti l’IMU agricola ponendo criteri più inclusivi rispetto al precedente decreto-legge Irpef n. 66/2014, prevede anche una proroga della delega fiscale.

LA NORMATIVA PREVIGENTE
Il legislatore che nel 1992 (D.Lgs. 30-12-1992 n. 504) ha introdotto l’imposta comunale sugli immobili (ICI) ha riconosciuto il carattere di ridotta capacità di produrre reddito di alcuni territori agricoli, ricadenti in aree montane o di collina (individuati ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984), consentendo un trattamento agevolato, che prevedeva l’esenzione per tali terreni.
Tale esenzione è di fatto rimasta invariata fino al 2014, quando con il decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, si è stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze venissero individuati nuovi parametri e criteri di esenzione per i terreni agricoli dei comuni montani.
In conseguenza di tale provvedimento, il DM del 28 novembre 2014 ha stabilito che sono esenti dall’imposta municipale propria i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica. Sono esenti anche i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del citato elenco, in possesso dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Questo è sinteticamente il quadro legislativo di riferimento del presente provvedimento.

ESENZIONE IMU
A decorrere dall’anno 2015 l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), si applica:
• ai terreni agricoli e a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT;
• ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori;
• ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT.
I nuovi criteri introdotti dal decreto e dall’esame del Senato hanno ampliato (rispetto a quanto previsto dal precedente decreto-legge Irpef e al DM 28 novembre 2014), i comuni in cui i terreni agricoli sono da considerarsi esenti dal pagamento dell’IMU, che aumentano da 1.498 a 3.456, mentre per i comuni parzialmente esenti si arriva a 655 unità4.
Il decreto stabilisce che l’esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e si applica secondo i citati criteri di definizione di esenzione dei terreni montani e parzialmente montani anche all’anno di imposta 2014.

COLLINA SVANTAGGIATA
L’esame al Senato è intervenuto anche per la situazione dei comuni della cosiddetta “collina svantaggiata”. Si tratta complessivamente di 1.624 comuni, individuati nella circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 e precedentemente considerati esenti, ma che non rientrano più nei criteri di classificazione ISTAT né come montani, né come parzialmente montani, e che di fatto si ritrovavano ad essere equiparati alla pianura e, quindi, con pagamento totale, avendo invece caratteristiche e redditività, nella più parte dei casi, molto differente rispetto alla pianura. Per queste realtà si introduce una detrazione di 200 euro per gli agricoltori e per gli IAP.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Una sorta di norma di miglior favore fa sì che per l’anno 2014 non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del citato DM 28 novembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri citati. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina.

SCADENZA TERMINI PAGAMENTO IMU AGRICOLA
Si sposta ulteriormente al 10 febbraio la data per il versamento dell’imposta. Tuttavia, chi non avesse pagato entro il 10 febbraio, in ragione della violazione dello Statuto del diritto del contribuente e della confusione oggettiva che si può generare, avrà la possibilità di pagare fino al 31 marzo ai comuni senza applicazione di interessi e di sanzioni. È stato poi stabilito un diritto al rimborso per i contribuenti che avessero pagato sulla base della classificazione dell’elenco del 28 novembre 2014 e successivamente si fossero ritrovati con una classificazione che dichiarava esente totalmente o parzialmente il proprio comune.

VARIAZIONI COMPENSATIVE
Infine, si disciplinano le variazioni compensative di risorse conseguenti dall’attuazione del nuovo sistema di esenzione e detrazione per ciascun comune.

IL PARERE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA
In Commissione XIII è stato approvato un parere che prevede alcune importanti osservazioni. Tra queste, la verifica dell’applicazione delle esenzioni introdotte per i terreni svantaggiati e un’ulteriore revisione dei criteri di esenzione che si adatti all’attuale situazione dei terreni agricoli in modo da aver riguardo: alle reali condizioni socio-economiche ed agrarie, alle caratteristiche orografiche del suolo, al rischio idrogeologico dei territori ed alla loro redditività, assicurando la coerenza della misura dell’imposta con la capacità contributiva dei medesimi terreni, valutando la possibilità di considerare tra le aree oggetto di esenzione o di significativa franchigia anche le aree SIC e le aree protette. Altri elementi che emergono nel parere della commissione sono la differenziazione tra gettito accertato e riscosso e gettito previsto, con compensazioni per i comuni adempienti il tributo; la sospensione degli adempimenti fiscali, tributari, contributivi e dei premi assicurativi e la rateizzazione dei pagamenti dopo la sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interessi per chi ha subito danni a causa della Xylella fastidiosa sulle piante di olivo in Puglia; l’estensione al comparto primario delle agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, introdotte dal dl n. 91 del 2014 e abrogate dal provvedimento in esame ai fini della copertura finanziaria.

ALTRI CONTENUTI
– IMIS della provincia di Trento
Viene estesa anche all’Imposta municipale immobiliare semplice – Imis della provincia di Trento – la norma che consente di dedurre il 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Si intende rendere tale parziale deducibilità applicabile già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
– IMI Bolzano
Si consente l’applicazione retroattiva delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell’IMI della provincia di Bolzano dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo; esse troverebbero applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014;

Deduzioni IRAP
Sono abrogate alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive-IRAP in precedenza applicabili ai produttori agricoli.
Lampedusa
Lampedusa fino al 15 dicembre 2015 potrà usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell’isola a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.
Proroga della delega fiscale
Per quanto riguarda la delega fiscale, il provvedimento dispone una proroga del termine ultimo per l’esercizio della delega di tre mesi, dal 26 marzo al 26 giugno 2015. Prevista inoltre una “clausola di salvaguardia” che fa scattare una proroga ulteriore di 90 giorni nel caso in cui il parere parlamentare su un decreto legislativo attuativo del governo cada negli ultimi 30 giorni od oltre il nuovo termine.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai dossier del Servizio studi della Camera dei deputati e alla scheda dell’iter del disegno di legge AC 2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga dell’esercizio della delega fiscale”.

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