Interrogazione sui fondi pensione

09.04.2015

MORETTO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

nella legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015)all’articolo 1, comma 92, è introdotto, a decorrere dal 2015, un credito d’imposta in favore delle forme di previdenza complementare (i cosiddetti fondi pensione, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), riconosciuto nella misura del 9 per cento del risultato netto maturato (assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del richiamato decreto legislativo n. 252 del 2005, applicata in ciascun periodo d’imposta); l’agevolazione intende compensare l’incremento dell’aliquota impositiva sui redditi di natura finanziaria, che per gli investimenti dei fondi pensione è incrementata dall’11,5 al 20 per cento nello stessa Legge di stabilità (articolo 1, commi 621 e 622);

il credito d’imposta è attribuito a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; l’agevolazione prevista va certamente a favore dello sviluppo economico del nostro Paese, ma la forma che prenderà l’assegnazione di tale credito d’imposta si rivelerà determinante per gli effetti sull’economia reale;

dalle anticipazioni sui contenuti del decreto attuativo sembrerebbe identificata la definizione di cosa si intende per medio lungo termine nella previsione secondo cui i titoli debbono essere mantenuti in portafoglio per almeno cinque anni (e in caso di vendita anticipata, il corrispettivo conseguito deve essere impiegato per nuovi investimenti nelle medesime attività);

sembrerebbe inoltre che il credito fiscale sia previsto solo a fronte di investimenti in attività che rappresentano operazioni di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture correlate all’erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità e dove questi investimenti siano condotti in forma diretta nel capitale o in strumenti di debito di società che operano in questi settori oppure in forma indiretta, sottoscrivendo quote di fondi specializzati in questo tipo di investimenti; il credito d’imposta si attiverebbe soltanto in relazione a investimenti in infrastrutture, comprese telecomunicazioni ed energia, mentre risulterebbero esclusi tutti gli altri settori;

tali modalità di attuazione consentirebbero certamente di attrarre gli investitori istituzionali nei settori che più rapidamente incidono sulla competitività dell’economia e dove l’investimento è capace di generare reddito attraverso ricavi da utenza; tuttavia la limitazione dei settori potrebbe costituire un freno alla capacità di incanalare il risparmio previdenziale nel rilancio dell’economia; minibond e forme di equity “di sviluppo” diretti alle imprese di altri settori e in grado di creare occupazione risulterebbero infatti esclusi da tali modalità di attuazione, nonostante costituiscano tipologie di investimento sostenute da realtà dedicate alla tutela del risparmio, che si sono in molti casi mosse tempestivamente e coraggiosamente per contrastare la crisi -:

quale sia lo stato di avanzamento della stesura del decreto relativo alle modalità di attuazione del credito d’imposta in favore delle forme di previdenza complementare previsto all’articolo 1, comma 92, della Legge di stabilità 2015 e se sono confermate le anticipazioni descritte riguardanti la durata e i settori di destinazione degli investimenti. 

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