INTERPELLANZA URGENTE IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI TRIBUNALI
Interpellanza urgente 2-01240
testo di
Martedì 26 gennaio 2016, seduta n. 555
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, commi 526 e seguenti ha correttamente riportato all’amministrazione centrale la gestione diretta degli uffici giudiziari a decorrere dal 1o settembre 2015, modificando la disciplina risalente al 1941 che poneva le spese per tali uffici in capo ai comuni;
tali disposizioni hanno finalmente rimosso l’anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari», che aveva posto a carico dei bilanci dei comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari, prevedendo rimborsi dal Ministero della giustizia attraverso l’erogazione di un contributo economico annuo;
i comuni, con senso di responsabilità istituzionale, hanno collaborato con il Ministero della giustizia al fine di garantire un ordinato passaggio delle competenze, nell’ambito del quale sono maturate le disposizioni dell’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, in considerazione dell’esperienza pluriennale maturata dai comuni e delle necessità espresse dall’amministrazione della giustizia ovvero da li uffici giudiziari sul territorio;
per il periodo transitorio dal 1o settembre 2015 al 31 dicembre 2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 617, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti della Convenzione Quadro stipulata tra il Ministero della giustizia e l’ANCI il 27 agosto 2015;
i comuni vantano ancora nei confronti del Ministero della giustizia, sia un consistente credito per le spese sostenute negli anni tra il 2012 e l’agosto 2015 – considerato il forte ritardo nell’erogazione dei rimborsi e considerata l’assoluta insufficienza nella dotazione finanziaria del relativo capitolo di bilancio e l’esiguità degli acconti finora erogati – sia un mancato rimborso delle spese relative al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari;
tali risorse sono state anticipate dalle casse comunali solo ed esclusivamente per garantire l’erogazione di un servizio di stretta pertinenza statale;
notizie informali riportano che per il 2012 sarebbe in via di adozione un provvedimento (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze), che riconosce un rimborso in percentuali minime rispetto alle spese sostenute intorno al 25 per cento);
giusto per fornire un parametro di riferimento delle spese tutte rendicontate per l’anno 2012 da alcuni tra i principali comuni italiani, la situazione si presenta con queste cifre:
Bologna: per l’anno 2012 a fronte di una spesa validata dal Ministero della giustizia di euro 14.515.137,63 il rimborso è stato di circa 3.6 milioni di euro;
Torino: per l’anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 15.848.488,76 il rimborso è stato di circa 3,9 milioni di euro;
Milano: per l’anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 26.122.448,61 il rimborso è stato di circa 65 milioni di euro;
Palermo: per l’anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 15.389.441,31 il rimborso è stato di circa 3,8 milioni di euro;
Firenze: per l’anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 17.765.650,25 il rimborso è stato di circa 4,4 milioni di euro;
Venezia: per l’anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 10.214.134,29 il rimborso è stato di circa 2.5 milioni di euro;
Bari: per l’anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 6.803.625,35 il rimborso è stato di circa 1,7 milioni di euro;
le mancate entrate in ciascun comune a fronte di una spesa già sostenuta comportano ripercussioni sulle risorse dei bilanci comunali, non solo in termini di minore entrata specifica, ma anche per effetto dell’obbligo di ridurre i residui attivi iscritti in bilancio con riferimento alle annualità 2013 e successiva, in ossequio ai principi della nuova contabilità;
sono destinati ad incidere negativamente sul livello dei servizi ai cittadini e proprio nel momento in cui le famiglie italiane sono più esposte sul progressivo impoverimento e i comuni ricevono le maggiori richieste di sostegno ed intervento per il sociale –:
se il Governo sia a conoscenza che per l’anno 2011 alcuni comuni tra cui il comune di Lecce hanno già promosso ricorso al TAR ottenendo una pronuncia positiva con l’accoglimento dei motivi sostenuti e la nomina di un commissario ad Acta per determinare la misura del contributo dovuto ai comuni;
se il Governo sia a conoscenza che sul medesimo procedimento contro il Ministero della giustizia altri comuni hanno avviato analoga iniziativa in sede civile, anch’essa accolta, in cui il giudice ha emesso analogo decreto ingiuntivo per il pagamento a favore dei comuni interessati della somma spettante;
se il Governo sia a conoscenza che tale ricorso per la definizione di quanto di diritto, per un comune medio sede di ufficio giudiziario, ha comportato per le sole spese di procedura una quantificazione di oltre euro 7.000 per ciascuna pratica e che, essendo 181 i comuni sede di uffici giudiziari, l’ammontare complessivo per le sole spese di tali procedure a carico del bilancio dello Stato sarebbe pari a oltre 1,2 milioni di euro;
considerate le diverse proposte avanzate dall’Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di evitare inutili costi aggiuntivi per i contenziosi che rischiano di insorgere, quali siano le iniziative che intendono assumere, anche con carattere d’urgenza, al fine di determinare un percorso di graduale ristoro delle spese già sostenute dai comuni – comprensive degli oneri relativi al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari – e di ordinata gestione dei residui iscrivibili in bilancio.
(2-01240) «Fragomeli, Cova, Fabbri, Famiglietti, Cinzia Maria Fontana, Peluffo, Bini, Tartaglione, Gadda, Dallai, Coppola, Castricone, Giuseppe Guerini, Crimì, Taricco, Zanin, Rossi, Bergonzi, Lodolini, Amato, Capone, Carnevali, Beni, Albini, Dell’Aringa, Fedi, D’Incecco, Ginefra, Prina, Tidei, Leva, Malisani, Palma, Pelillo
RISPOSTA del Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Gennaro Migliore:
Signor Presidente, onorevole Fabbri, mediante l’atto ispettivo in discussione, gli onorevoli interpellanti, Fragomeli ed altri, sottolineano, nel contesto del trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, le esigenze dei comuni in relazione alla liquidazione dei contributi riferibili alle annualità pregresse, evidenziando anche l’esistenza di un contenzioso a riguardo.
È noto come la legge di stabilità per il 2015 abbia radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, poste a carico dei comuni per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, e con la sola esclusione degli uffici giudiziari della capitale e di Napoli, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa.
Come sottolineato dal Ministro, anche nella relazione al Parlamento sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, l’introduzione di un innovativo modello di gestione della spesa pubblica ha inteso superare un assetto rivelatosi ormai disfunzionale, produttivo di sprechi e squilibri nella distribuzione delle risorse e che offre invece l’opportunità, una volta fronteggiata l’emergenza, di costruire una prospettiva di maggiore efficienza, equità e risparmio economico e di offrire nuove soluzioni per il miglioramento del servizio e della spesa.
Il Ministero della Giustizia ha assunto, sin nell’immediatezza, una serie di iniziative preparatorie, nella prospettiva di agevolare l’indifferibile trasferimento di funzioni previsto, edPag. 19effettivamente entrato in vigore dal 1o settembre scorso, adottando nuove misure organizzative tese a garantire la continuità dei servizi e dell’attività giurisdizionale.
Al fine di raccogliere attraverso il metodo del confronto i contributi dei soggetti coinvolti dall’attuazione del nuovo modello di gestione, il Ministro ha in particolare istituito un tavolo tecnico, aperto alle amministrazioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa e coerente attuazione.
L’istituzione del tavolo di lavoro è stata ispirata all’esigenza di consentire il confronto istituzionale sulle disposizioni normative, in prossimità della loro attuazione, con specifico riferimento all’impatto organizzativo, di rilevante portata, del nuovo modello destinato a produrre effetti sugli uffici giudiziari e che richiede il collegamento con il territorio e l’interlocuzione a livello locale con gli uffici.
L’esigenza di razionalizzazione della spesa ha imposto dunque una visione di insieme, nella consapevolezza che il disegno complessivo di riorganizzazione non potesse che proseguire attraverso la collaborazione con gli enti locali, anche tenuto conto dei ristretti tempi di realizzazione del processo attuativo. È stata pertanto avviata e consolidata una proficua interlocuzione con gli enti istituzionali coinvolti, in special modo con l’Associazione dei comuni italiani, grazie alla quale si è pervenuti all’adozione congiunta di una convenzione quadro per l’attuazione del percorso di condivisione dei pilastri portanti del nuovo modello e delle convenzioni attuative, sperimentando la praticabilità di forme di collaborazione tra amministrazione centrale ed amministrazioni periferiche, in termini di assistenza e supporto.
Nell’ottica di potere efficacemente gestire ed assicurare sul territorio la continuità dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato, o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, si è sostenuta l’introduzione, nel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, dell’articolo 21- quinquies.
Esso prevede che gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunalePag. 20sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia e in applicazione dei limiti della convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l’associazione nazionale dei comuni italiani.
È stato poi adottato il decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528 e 529 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicato, quest’ultimo, in Gazzetta Ufficiale il 28 agosto scorso, che assume la peculiare funzione del quadro generale consegnato dalla legge di stabilità 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell’intero apparato ministeriale di approntare le misure necessarie ad individuare i soggetti funzionalmente competenti alla definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a definire i rapporti con l’amministrazione centrale.
L’impianto delle misure che hanno delineato il passaggio al nuovo modello di gestione della spesa è fondato, pertanto, su un rinnovato rapporto con tutti gli enti locali e, soprattutto, con i comuni, chiamati a sostenere la giurisdizione secondo un rinnovato equilibrio che intende valorizzare il patrimonio di esperienze e il ruolo tradizionalmente svolto in sede locale per potenziare i rapporti tra il cittadino e le istituzioni. È proprio grazie al sostegno dei comuni e alle sinergie sviluppate in sede locale che la transizione si è svolta senza evidenziare particolari disservizi, pur con le inevitabili difficoltà che il cambiamento ha comportato.
In questo contesto si iscrive anche la definizione dei contributi ancora dovuti ai comuni, in virtù della pregressa gestione diretta della spesa. Sul punto va preliminarmente rilevato come, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, la determinazione del contributo da erogare ai comuni dovesse essere assunta annualmente, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute.
Poiché il contributo statale si era rivelato nel corso degli anni insufficiente a sostenere lo sforzo economico dellePag. 21amministrazioni locali, il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica aveva previsto che il contributo fosse annualmente determinato sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e che detto contributo venisse erogato in due rate: la prima, in acconto, all’inizio di ciascun anno finanziario, nella misura del 70 per cento dell’intera contribuzione dell’anno precedente, come qui ricordato; la seconda, a saldo e a consuntivo, entro il 30 settembre.
L’articolo 1, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, muovendo dalla necessità di allineare le scelte di politica economico-finanziaria con i generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati anche in ambito comunitario, aveva poi previsto, per il Ministero della giustizia, risparmi in misura non inferiore a 30 milioni di euro, per l’anno 2012, e a 70 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2013, derivanti dalla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici.I tempi per l’erogazione dei contributi sono stati pertanto essenzialmente condizionati dalla misure di risparmio previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012.
Dalle informazioni assunte presso il Ministero dell’economia e delle finanze e attraverso le competenti articolazioni ministeriali consta come, con riferimento all’anno 2012, sia stato emanato il decreto interministeriale volto a rideterminare i contributi per le spese sostenute dai comuni, con il quale è stata assegnata la somma, fino alla concorrenza dell’importo stanziato sul capitolo n. 1551, da imputarsi all’esercizio finanziario 2013 pari circa a 77 milioni di euro, secondo i rendiconti dei comuni.
Per lo stesso esercizio era già stato erogato, con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo dicastero del 5 marzo 2014, un acconto pari a circa 65 milioni di euro. Lo stesso decreto interministeriale ha determinato nel 25,88 per cento circa delle spese effettivamente sostenute dai comuni la misura del rimborso liquidabile. Con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo dicastero del 7 dicembre 2015 si è pertanto provveduto all’erogazione del saldo e per alcuni comuni è stata operata la decurtazione degli importi erogati in acconto per le annualità precedenti risultati eccedenti rispetto al contributo effettivamente determinato.
Per venire incontro alle difficoltà rappresentate dai comuni, inoltre la Direzione generale delle risorse ha assicurato il massimo impegno nella definizione delle pendenze a fronte della prescritta rendicontazione dei comuni, precisando come sia prevista, proprio per il mese in corso, l’erogazione dell’acconto per le spese sostenute nell’anno 2014, acconto da quantificarsi con riferimento all’importo determinato per il contributo delle spese sostenute nell’anno 2012 che risulta, allo stato, liquidato in via definitiva. Lo stanziamento di bilancio del capitolo n. 1551 nello stato di previsione del Ministero della giustizia risulta, inoltre, pari a circa 111 milioni di euro per il 2014 e a 133 milioni di euro per il 2015.
Nel quadro così delineato e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi ai comuni, il Ministero della giustizia ha dispiegato la propria difesa nell’ambito dei procedimenti giudiziari promossi per il riconoscimento dei crediti ritenuti ancora insoddisfatti. È tuttavia obiettivo del Guardasigilli sostenere un percorso graduale di ristoro delle spese sostenute per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2014, in considerazione del percorso gestionale che è ancora richiesto ai comuni e della insufficienza dei contributi corrisposti dallo Stato.
A tal fine il Ministro ha avviato, con nota sottoscritta congiuntamente al presidente dell’ANCI, una specifica interlocuzione finalizzata all’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e con la partecipazione del MinistroPag. 23dell’economia e delle finanze, di un tavolo tecnico che consenta, nella misura più adeguata, il soddisfacimento delle aspettative dei comuni sede di uffici giudiziari.
Roma, 5 febbraio 2016