DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITA’ IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’
La legge di stabilità 2016 contiene – per effetto dell’approvazione di specifici emendamenti sottoscritti, dalle deputate dell’Intergruppo parlamentare Per le Donne – diverse disposizioni in materia di parità di genere.
Qui di seguito un’utile sintesi:
a) è previsto che il periodo obbligatorio di congedo di maternità sia computato ai fini della determinazione dei premi di produttività;
b) con 20 milioni di euro viene prorogata la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, di un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia;
c) è reso cumulabile il riscatto della laurea con quello dei periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) o per motivi familiari concernenti l’assistenza e cura di disabili purché non coperti da assicurazione;
d) si stanziano 2,5 milioni di euro per la promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità nel 2016 (al fine compensare in buona misura la riduzione per tale del capitolo “Pari Opportunità” degli stanziamenti per la Presidenza del Consiglio, che passano da 28,2 a 25,4 milioni di euro per effetto dei tagli disposti dalla stessa legge di stabilità);
e) In applicazione della disciplina europea in materia di protezione ed assistenza delle vittime di reato, è istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione denominato “percorso tutela vittime di violenza”. Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, sono definite a livello nazionale le linee guida per rendere operativo il percorso suddetto, la cui attuazione avviene attraverso l’istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale ivi compresa la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere denuncia;
f) è esteso al 2017 lo sgravio contributivo (già previsto dal testo originario del ddl per il 2016) per le assunzioni a tempo indeterminato operate da privati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’estensione dell’incentivo è tuttavia eventuale, essendo condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (in sostanza gli stanziamenti nazionali che non si è riusciti ad utilizzare per la programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali). La misura e la durata dello sgravio verrà stabilita entro il 30 aprile 2016 con DPCM una volta operata tale ricognizione. IL DPCM dovrà assicurare una maggiorazione dello sgravio per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
L’incentivo è inoltre subordinato alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.
Nel corso dell’esame erano stati presentati da diverse deputate dell’Intergruppo (Valente e altre) due emendamenti che prevedevano invece per le nuove assunzioni femminili operate nelle regioni sopra richiamate, rispettivamente, lo sgravio dell’80 per cento a partire dal 2016 e un credito di imposta pari a un quinto della retribuzione erogata (e comunque non oltre 250 euro).
Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato era stata già disposta la proroga – sperimentalmente per il 2016 – di alcune disposizioni già vigenti nel triennio 2013-2015 in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.
g) è stato elevato da uno a due giorni la durata del congedo di paternità obbligatorio, che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre (anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest’ultima).
Alla Camera sono stati presentati emendamenti volti ad aumentare ulteriormente (a 4 o a 15 giorni) la durata del congedo di paternità obbligatorio, ma sono stati respinti per mancanza di adeguata copertura finanziaria.
E’ stato peraltro accolto un ordine del giorno, di cui è prima firmataria la deputata Marzano, che invita il Governo a valutare l’opportunità di elevare il congedo di paternità a 15 giorni.
h) Istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, che non avendo ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l’anticipazione di una somma fino all’entità dell’assegno medesimo.
i) vengono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani, che spesso ha come principali vittime le donne.
l) modificata l’”Opzione Donna” (che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che optino per il calcolo contributivo integrale) ripristinando la data del 31 dicembre 2015 per la maturazione di questi requisiti.
m) cancellate le penalizzazioni rimaste per coloro che sono andati in pensione anticipata di anzianità prima dei 62 anni negli anni 2012, 2013, 2014 (23.000 donne e 6.000 uomini).