Proposta di legge sui trattamenti obbligatori salvavita per la cura dei DCA

7.05.2015

Lo scorso 10 marzo ho presentato la proposta di legge sui trattamenti obbligatori salvavita per la cura di gravi disturbi del comportamento alimentare.

Molto spesso, infatti, tra le persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) vi è un rifiuto dei trattamenti nutrizionali anche quando essi rivestono caratteristiche di cure salva vita o, comunque, in condizioni di grave malnutrizione.

Il tema trattato dalla proposta di legge, che nasce dal confronto sullesperienza e sulle competenze maturate allinterno dellULSS 10 Veneto Orientale, dove è attivo un Centro che ha raggiunto risultati riconosciuti in tutto il territorio nazionale, è senza dubbio molto delicato. Sono tuttavia convinta che sia urgente fornire alle famiglie delle persone affette da disturbi del comportamento alimentare uno strumento per evitare di dover assistere alla morte dei loro cari. Credo inoltre che il trattamento sanitario obbligatorio per la nutrizione debba essere fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, nelle strutture pubbliche di tutta Italia, e debba essere gestito da una équipe multi professionale includente almeno psichiatri, esperti in nutrizione clinica e pediatri.

Qui sotto trovate il testo completo della proposta di legge.

XVII Legislatura CAMERA DEI DEPUTATI A.C. n°2944

 PROPOSTA DI LEGGE

 D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORETTO, GIULIETTI, MARCO DI MAIO, CAMANI, MARCHETTI,
GRIBAUDO, TENTORI, MAGORNO, IACONO, ZARDINI,
VAZIO, CAPONE, CIRACÌ, FITZGERALD NISSOLI, FRAGOMELI,
CENSORE, FREGOLENT, MATTEO BRAGANTINI,
PIERDOMENICO MARTINO, CAON, PRATAVIERA

 Introduzione dell’articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per la cura di gravi disturbi del comportamento alimentare

Presentata il 10 marzo 2015

Onorevoli Colleghi! – I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sono patologie psichiatriche molto diffuse, soprattutto tra giovani e giovanissimi di sesso femminile. Secondo le odierne definizioni clinico diagnostiche, fanno parte dei DCA svariati quadri clinici: anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata (DAI). Nella popolazione generale di età maggiore di 18 anni e di sesso femminile sono stimati tassi di prevalenza lifetime dello 0,9% per l’anoressia nervosa, dell’1,5% per la bulimia nervosa e del 3,5% per il DAI. E’ stato segnalato un aumento dei casi ad esordio precoce, fattore che può comportare un rischio maggiore di danni permanenti secondari alla malnutrizione.

Pur essendo primariamente disturbi psichici, i DCA producono complicanze fisiche anche molto serie che sono la conseguenza dei comportamenti alimentari restrittivi ovvero delle condotte messe in atto per controllare il peso e la forma del corpo.

Le persone con anoressia nervosa hanno una mortalità tra le 5 e le 10 volte maggiore di quella delle persone sane della stessa età e sesso. Secondo la letteratura scientifica va incontro a morte il 6 – 10% delle persone affette da anoressia, almeno la metà di queste morti è conseguenza della malnutrizione e delle sue complicanze.

Molte persone affette da DCA rifiutano, stabilmente o periodicamente, i trattamenti. In modo particolare vi è spesso un rifiuto dei trattamenti nutrizionali anche quando essi rivestono caratteristiche di cure salva vita o, comunque, in condizioni di grave malnutrizione.

La normativa attuale prevede l’erogazione di cure in regime di obbligatorietà solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Non vi è alcuna menzione alla necessità di obbligatorietà dei trattamenti nutrizionali. Per questo motivo, nella pratica clinica quando i pazienti si oppongono ai suddetti trattamenti non vi è la possibilità di disporre un trattamento obbligatorio. Nei casi in cui questo venga disposto, i servizi psichiatrici di diagnosi e cura non risultano dotati di competenze nutrizionali (competenze talvolta neppure reperibili in ospedali di piccole dimensioni), mentre i reparti internistici non sono dotati delle necessarie misure di sicurezza e delle competenze necessarie alla gestione di pazienti oppositivi.

Ne risulta che i trattamenti obbligatori finalizzati anche alla cura delle complicanze organiche o del rifiuto a nutrirsi, seppur spesso assolutamente salva vita, nel nostro Paese non vengono erogati.

La presente proposta di legge ha l’obiettivo di rendere possibile il trattamento sanitario obbligatorio per far fronte alla necessità di trattamenti salvavita a fronte di complicanze organiche che siano la conseguenza diretta di DCA e che vengono rifiutati a causa della patologia psichiatrica in atto.

Viene prevista l’individuazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura che, in ciascuna regione, siano delegati a questa forma di trattamenti e si specifica che i ricoveri vengano gestiti da una équipe multi professionale includente almeno psichiatri, esperti in nutrizione clinica e pediatri.

PROPOSTA DI LEGGE Art. 1

Dopo l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n.833, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. – (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale che provochi disturbi del comportamento alimentare).

  1. Limitatamente ai casi di disturbi del comportamento alimentare, il ricovero conseguente a trattamento sanitario obbligatorio di cui all’art. 34 può essere attuato per far fronte a necessità urgenti di trattamenti salvavita che il paziente, a causa della patologia psichica, rifiuta. Il trattamento sanitario obbligatorio, anche finalizzato al trattamento delle complicanze organiche o del rifiuto a nutrirsi, avviene presso i Servizi psichiatrici di Diagnosi e Cura o presso specifiche strutture ospedaliere deputate al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) in fase di acuzie. Per una migliore presa in carico del paziente i servizi ospedalieri e i reparti nei quali possono essere effettuati i trattamenti sanitari obbligatori sono individuati dalle singole regioni entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione secondo area di attività di livello regionale.
  2. Ogni Regione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, individua nella dotazione di posti letto ospedalieri esistenti i posti letto dedicati al trattamento sanitario obbligatorio dei DCA avendo cura che siano dotati delle opportune misure di sicurezza per l’incolumità fisica degli utenti. I posti letto individuati devono essere gestiti da una équipe multiprofessionale costituita, almeno, da medici psichiatri, medici esperti in nutrizione clinica e pediatri.
  1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni sul trattamento sanitario obbligatorio di cui agli articoli 33, 34 e 35.»
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