INTERROGAZIONE MUNICIPALITÀ COMUNE DI VENEZIA
Interrogazione a risposta in commissione 5-07632
la circoscrizione di decentramento comunale, denominata municipalità nello statuto del comune di Venezia, nell’ordinamento italiano costituisce, come noto, un organismo di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base nonché di esercizio di funzioni delegate istituito dal comune con competenze su di una parte del suo territorio comprendente uno o più quartieri;
la disciplina è contenuta nell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che al comma 1 ne rende obbligatoria l’istituzione per i comuni, quale è il comune di Venezia, con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
il comma 2 del medesimo articolo 17 prevede poi che l’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni siano disciplinate dallo statuto e da apposito regolamento;
il comma 4, del medesimo articolo, in merito al ruolo che le municipalità svolgono nel territorio, stabilisce che gli organi delle circoscrizioni «rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento»;
ne emerge un quadro dal quale si desume come il principio di sovranità popolare, garantito dalla Carta costituzionale all’articolo 1, è strettamente legato al principio del decentramento politico, garantito dal successivo articolo 5, la cui funzione è quella di avvicinare il più possibile il Governo al singolo cittadino permettendogli di esercitare quanto più strettamente e tangibilmente la sua parte di sovranità;
le circoscrizioni di decentramento comunale sono nate proprio per garantire nel modo migliore dei modi l’attuazione di tali principi;
lo scopo è quello di consentire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e all’amministrazione di essere più puntuale e capace di adeguare la propria azione alle esigenze del territorio;
lo statuto del comune di Venezia, in attuazione dei principi sopra richiamati, prevede all’articolo 22 l’istituzione di circoscrizioni territoriali costituite in municipalità per «rappresentare le rispettive comunità, curarne gli interessi»;
il successivo articolo 23 individua le funzioni delle municipalità prevedendo che «le Municipalità esercitano le funzioni ad esse attribuite dallo statuto e dal regolamento» sovraintendono a tutti i servizi, le attività, i procedimenti a loro assegnati e le deleghe sono attribuite secondo il principio di sussidiarietà;
dal combinato disposto delle previsioni costituzionali, del testo unico degli enti locali e delle linee tracciate nello statuto del comune di Venezia emerge il ruolo importante dell’organismo di municipalità che rappresenta ed è esponenziale dei cittadini presenti nel territorio che, attraverso la scelta dei propri rappresentanti ne consiglio di municipalità, ha manifestato in modo chiaro la propria volontà nel contesto e con i presupposti presenti al momento della espressione del voto;
è quindi chiaro che ogni intervento riguardante i compiti e le funzioni della municipalità deve tenere conto dell’assetto normativo e del principio di sovranità popolare per non incorrere in una attività svolta in difetto di attribuzione;
è quello che sembra prospettarsi ora nella attuale amministrazione del comune di Venezia nella quale, per ragioni più politiche che tecniche, è programmata la discussione in consiglio comunale di una serie di delibere nelle quali è prevista:
l’abrogazione del «regolamento del sistema bibliotecario comunale», svuotando in tal modo di ogni competenza i municipi;
la modifica del regolamento comunale del servizio trasporti scolastici all’articolo 15, commi 1 e 4, relativi alle competenze interne del procedimento, eliminando le competenze degli uffici dei consigli di municipalità in materia di esenzione dal pagamento del servizio di trasporto scolastico;
la modifica del regolamento comunale del servizio refezioni scolastiche all’articolo 14, commi 1,3 e 5, relativi alle competenze interne del procedimento eliminando le competenze degli uffici dei consigli di municipalità in materia di esenzione dal pagamento del servizio;
la modifica al regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell’albo delle associazioni eliminando le competenze delle municipalità in materia;
la modifica del regolamento per l’erogazione di interventi di natura economica di competenza delle municipalità;
la modifica al «regolamento comunale delle municipalità» (articoli 4, 5, 34, 38-bis, 41, 42 e 44), con le quali vengono svuotate di poteri e funzioni, nei vari ambiti, le municipalità;
tutte queste modifiche, valutate nel loro complesso, a giudizio degli interroganti svuotano l’organismo della municipalità di ogni funzione e di ogni rappresentatività;
è evidente, che una tale scelta, se ricondotta nell’alveo delle norme anche di rango costituzionale sopracitate, non rientra nell’ambito delle attribuzioni del consiglio comunale perché, ad avviso degli interroganti lede il principio di sovranità dei cittadini, il principio del decentramento politico attraverso il quale tale sovranità ha modo di esprimersi, la previsione dell’obbligatorietà dell’istituzione degli organismi circoscrizionali per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e contrasta con quanto previsto agli articoli 22 e 23 dello statuto del comune di Venezia –:
quali siano le iniziative di competenza, anche sul piano normativo, che il Governo intende intraprendere per assicurare all’organismo della municipalità effettive funzioni al fine di esercitare la sua parte di sovranità e di rappresentanza delle rispettive comunità. (5-07632)
Mognato, Martella, Marcon, Moretto, Murer e Zoggia.