Interrogazione sugli obblighi previdenziali per i dipendenti delle imprese edili che lavorano in trasferta

MORETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distingue l’indennità di trasferta o missione corrisposta ai trasfertisti «occasionali» (che, ai sensi del comma 5, non concorre a formare il reddito entro il limite di franchigia di euro 46,48 al giorno se le trasferte sono effettuate in Italia ed euro 77,47 al giorno se all’estero) dall’indennità spettante ai trasfertisti «abituali», tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (che, ai sensi del comma 6, dell’articolo 51 sopra richiamato, concorre in ogni caso a formare il reddito nella misura del 50 per cento);
il comma 6 del citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aveva previsto l’emanazione di un decreto ministeriale per l’individuazione delle categorie di lavoratori e delle condizioni di applicabilità delle disposizioni relative ai trasfertisti «abituali», tutt’oggi non ancora emanato;
nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale la materia ha trovato la propria disciplina in una serie di massime giurisprudenziali e circolari ministeriali che lasciano aperti ampi margini interpretativi relativamente alla normativa da applicare alla trasferta, sia che si presenti in «forma abituale» che in «forma occasionale»;
mancando una definizione legale, la giurisprudenza dispone che gli elementi che caratterizzano la trasferta «occasionale» consistono nell’esatta individuazione della sede di lavoro e nella temporaneità della durata della stessa;
l’amministrazione finanziaria, con la circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 per il settore dell’edilizia, in ordine al limite temporale dei 240 giorni oltre i quali non può configurarsi il lavoro «in trasferta», ha precisato che, non potendosi adottare criteri generalizzati, «è lecito pensare che il dipendente in trasferta presso un cantiere vi permanga fino alla fine dei lavori, e, quindi, anche per un periodo superiore a 240 giorni»;
dopo decenni di incertezza, l’Inps con proprio messaggio 27271 del 5 dicembre 2008 ha provveduto a stabilire criteri idonei in sede amministrativa;
la questione risulta problematica in particolar modo per i lavoratori delle aziende del settore edile, dell’installazione di impianti e del trasporto merci/persone, i quali, sebbene svolgano per contratto l’attività di lavoro in luoghi sempre diversi (presso i vari cantieri indicati dall’azienda), sono assoggettati dalle rispettive aziende al regime previsto per i lavoratori in trasferta (previsto dal comma 5 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);
da tempo la questione è stata posta all’attenzione della Camera dei deputati, con l’accoglimento come raccomandazione di un ordine del giorno nel 2007 n. 9/2852/12 che impegnava il Governo in carica ad una definizione normativa che consentisse un sufficiente livello di chiarezza;
limitatamente ad alcune province, le interpretazioni fornite dagli organi accertatori escludono di parlare in generale di trasferta nel settore dell’edilizia per situazioni di abituale lontananza lavorativa dalla sede aziendale ed escludono la trasferta per coloro che svolgono abitualmente la loro prestazione lavorativa fuori sede in ragione della particolare specializzazione di attività di impresa –:

se i Ministri interrogati non ritengano di dover promuovere iniziative normative volte a definire tale situazione, imprimo luogo adottando il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, volto all’individuazione delle categorie dei lavoratori interessati e relative condizioni di applicabilità della disciplina. (5-07023).

Condividi

Link

Newsletter

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per maggiori info.

© 2021 Sara Moretto | Tutti i diritti riservati | Powered by VISYSTEM

Privacy Policy Cookie Policy

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart